Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco nazionale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007. Per il funzionamento del Parco nazionale negli anni successivi si provvede nei limiti del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e delle entrate dell'Ente Parco nazionale individuate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente

 

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utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.